Art. 1811-bis c.o.m.Progressione economica

(( Gli importi stipendiali iniziali annui lordi di ciascun livello di cui all'articolo 1810-bis, a esclusione del livello di maggiore e gradi corrispondenti con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a Ufficiale o della qualifica di aspirante, progrediscono in otto classi biennali del 6 per cento computate sul valore tabellare iniziale e in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento computati sul valore della ottava classe. Agli ufficiali che rivestono i gradi di maggiore e gradi corrispondenti, di tenente colonnello e gradi corrispondenti, di colonnello e gradi corrispondenti, al compimento dei ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, e' attribuito lo stipendio indicato all'articolo 1810-bis senza dar luogo ad alcun incremento in funzione degli anni di servizio computabili. L'inquadramento stipendiale e la relativa progressione economica sono determinate al compimento del venticinquesimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante. 3. I maggiori e gradi corrispondenti promossi al grado superiore prima del conseguimento del diciottesimo anno di sevizio dalla nomina a ufficiale o dall'attribuzione della qualifica di aspirante, ferma restando l'attribuzione degli altri istituti retributivi previsti per il grado rivestito, mantengono il trattamento stipendiale in godimento e le classi maturate antecedentemente alla promozione, continuando la progressione economica del grado di provenienza fino all'inquadramento nel grado di tenente colonnello con piu' di diciotto anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante.)) 44

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94

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con decorrenza dal 1 gennaio 2018

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Testo vigente dal 7 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1811bis · fonte su Normattiva