Art. 1815 c.o.m.Incentivi agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori piloti in servizio permanente effettivo

44 Agli ufficiali ((generali e agli ufficiali superiori)) piloti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio permanente effettivo si applicano le norme previste dall'articolo 1803. 44

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94

44

con decorrenza dal 1 gennaio 2018

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Testo vigente dal 7 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1815 · fonte su Normattiva