Art. 1815 c.o.m. — Incentivi agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori piloti in servizio permanente effettivo
44 Agli ufficiali ((generali e agli ufficiali superiori)) piloti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio permanente effettivo si applicano le norme previste dall'articolo 1803. 44
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94
44con decorrenza dal 1 gennaio 2018
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Testo vigente dal 7 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva