Art. 1815 c.o.m. — Incentivi agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori piloti in servizio permanente effettivo
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Agli ufficiali dirigenti piloti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio permanente effettivo si applicano le norme previste dall'articolo 1803.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 7 luglio 2017 · versione 0 su Normattiva