Art. 1836 c.o.m. — Fondo casa
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Per la concessione di mutui agevolati al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e' istituito il fondo casa, alimentato:
- a)in quota parte, dagli introiti derivanti dalla riassegnazione al bilancio dello Stato delle somme trattenute a titolo di canone di concessione degli alloggi di servizio;
- b)dalle somme derivanti dalla riscossione delle rate di ammortamento del predetti mutui, riassegnate al bilancio dello Stato per le medesime finalita'. Le somme di cui al comma 1 sono versate su apposita contabilita' speciale, ai sensi dell'articolo 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Il libro II, titolo III, capo III del regolamento disciplina le modalita' di attuazione del fondo casa.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 26 febbraio 2014 · versione 0 su Normattiva