Art. 1840 c.o.m.Cessazione dal servizio per limiti di eta'

Il personale militare e' collocato a riposo al compimento del sessantesimo anno di eta', fatti salvi gli speciali limiti di eta' previsti per gli ufficiali delle Forze armate dall'articolo 925 all'articolo 928 e per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. Il personale di cui al comma 1 e' collocato a riposo, con diritto a pensione, al raggiungimento del limite di eta', se in possesso dell'anzianita' contributiva stabilita dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1840 · fonte su Normattiva