Art. 928 c.o.m.Speciali limiti di' eta' per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri

I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di eta', per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:

  • a)generale di corpo d'armata: 65 anni;
  • b)generale di divisione: 65 anni;
  • c)generale di brigata: 63 anni;
  • d)colonnello del ruolo ((forestale)) e del ruolo ((tecnico)): 61 anni.

Testo vigente dal 7 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art928 · fonte su Normattiva