Art. 1860 c.o.m. — Studi superiori richiesti agli ufficiali e ai marescialli
La valutazione degli studi superiori compiuti dagli ufficiali e' effettuata ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Le disposizioni di cui all'articolo 32 del ((testo unico di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applicano anche per la valutazione degli studi superiori compiuti dai marescialli.
Testo vigente dal 25 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 123 su Normattiva