Art. 1860 c.o.m. — Studi superiori richiesti agli ufficiali e ai marescialli
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La valutazione degli studi superiori compiuti dagli ufficiali e' effettuata ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. ((Le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applicano anche per la valutazione degli studi superiori compiuti dai marescialli.))
Testo vigente dal 25 febbraio 2026 al 25 aprile 2026 · versione 121 su Normattiva