Art. 1868 c.o.m.Effetti pensionistici delle indennita' di impiego operativo

L'indennita' di impiego operativo di base di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' pensionabile. Per i periodi di percezione delle indennita' operative di campagna, di imbarco e di controllo dello spazio aereo, di cui alla stessa legge, il predetto importo e' maggiorato, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennita' e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le seguenti percentuali:

  • a)reparti di campagna: 0,75;
  • b)reparti di campagna per truppe alpine: 1,25;
  • c)imbarco su mezzi di superficie: 3,5; imbarco su sommergibili: 6;
  • d)controllo dello spazio aereo: I grado di abilitazione: 1,25; II grado di abilitazione: 2; III grado di abilitazione: 3,75. Se i predetti periodi risultano superiori al massimo di 20 anni computabili, si tiene conto delle indennita' piu' favorevoli percepite nel tempo dagli interessati. Per il personale che si trova a operare nelle condizioni di impiego di cui agli articoli 17 e 13, commi 6 e 7, della stessa legge, la percentuale dell'indennita' meno favorevole e' pensionabile in proporzione agli anni di servizio prestato nelle predette condizioni.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1868 · fonte su Normattiva