Art. 1870 c.o.m. — Calcolo dell'indennita' di ausiliaria
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[1]Al militare in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda, pari al 70 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianita' di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all'atto del collocamento in ausiliaria. 2. Il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio e' inteso come comprensivo di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennita'. 3. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto, con riferimento a entrambi i termini del raffronto:
- a)dell'indennita' integrativa speciale;
- b)della quota degli assegni per il nucleo familiare;
- c)degli scatti per ex combattenti previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336;
- d)dell'eventuale pensione privilegiata;
- e)delle maggiorazioni che costituiscono trattamento economico aggiuntivo;
- f)degli aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 1863;
- g)delle quote aggiuntive previste dall'articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per il personale dirigente;
- h)degli incrementi corrisposti a titolo di perequazione automatica;
- i)dell'indennita' di posizione e perequativa;
- l)dell'assegno di valorizzazione dirigenziale;
- m)della speciale indennita' pensionabile di cui all'articolo 1818. 4. L'indennita' di ausiliaria, nel sistema di calcolo retributivo, e' pensionabile al cessare della posizione di ausiliaria.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 1 gennaio 2015 · versione 0 su Normattiva