Art. 1870 c.o.m.Calcolo dell'indennita' di ausiliaria

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Al militare in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda, ((pari al 50 per cento)) della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianita' di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all'atto del collocamento in ausiliaria. Il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio e' inteso come comprensivo di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennita'. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto, con riferimento a entrambi i termini del raffronto:

  • a)dell'indennita' integrativa speciale;
  • b)della quota degli assegni per il nucleo familiare;
  • c)degli scatti per ex combattenti previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336;
  • d)dell'eventuale pensione privilegiata;
  • e)delle maggiorazioni che costituiscono trattamento economico aggiuntivo;
  • f)degli aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 1863;
  • g)delle quote aggiuntive previste dall'articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per il personale dirigente;
  • h)degli incrementi corrisposti a titolo di perequazione automatica;
  • i)dell'indennita' di posizione e perequativa;
  • l)dell'assegno di valorizzazione dirigenziale;
  • m)della speciale indennita' pensionabile di cui all'articolo 1818. L'indennita' di ausiliaria, nel sistema di calcolo retributivo, e' pensionabile al cessare della posizione di ausiliaria.

Testo vigente dal 1 gennaio 2015 al 7 luglio 2017 · versione 26 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1870 · fonte su Normattiva