Art. 191 c.o.m. — Organi direttivi
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Secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata sono individuati organi direttivi che esercitano le attribuzioni in materia di:
- a)attuazione delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 187;
- b)organizzazione e coordinamento delle attivita' dei servizi svolti dagli enti sanitari di ciascuna Forza armata. ((Il Capo di ciascun organo direttivo di cui al comma 1 e' nominato)) dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. (( Il Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1, per l'espletamento delle sue attribuzioni, si avvale della struttura ordinativa costituita e organizzata secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata. Nell'ambito di tale struttura ordinativa possono essere istituite una o piu' commissioni mediche di secondo grado di Forza armata. Ciascuna Commissione e' presieduta dal Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1 o da un suo delegato. )) (( Della Commissione fanno parte, in qualita' di membri, due ufficiali superiori medici, nominati dal Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1; detti membri sono scelti fra gli ufficiali in servizio presso l'organo di direzione o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata. )) (( La Commissione medica di secondo grado di Forza armata esamina le istanze o i ricorsi presentati dagli interessati avverso i giudizi di prima istanza espressi dagli organi sanitari di Forza armata diversi dalle commissioni mediche di cui all'articolo 193. I giudizi della commissione sono definitivi. ))
Testo vigente dal 26 febbraio 2014 al 28 maggio 2026 · versione 25 su Normattiva