Art. 191 c.o.m.Organi direttivi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →

Presso ciascuna Forza armata e' istituita la Direzione dell'Autorita' sanitaria che esercita le attribuzioni in materia di:

  • a)attuazione delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 187;
  • b)organizzazione e coordinamento delle attivita' dei servizi svolti dai corpi e dagli enti sanitari di ciascuna Forza armata. Il direttore dell'Autorita' sanitaria e' nominato dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al comma 1, presso ciascuna Direzione dell'Autorita' sanitaria di Forza armata sono istituite:
  • a)la commissione medica di 2^ istanza di cui all'articolo 194;
  • b)una commissione medica composta da:
  • 1)il direttore dell'Autorita' sanitaria di Forza armata;
  • 2)un ufficiale superiore medico, membro e segretario, nominato al principio di ogni anno;
  • 3)un altro ufficiale superiore medico, membro, nominato di volta in volta. I membri delle commissioni di cui al comma 3 sono nominati dal direttore dell'Autorita' sanitaria di Forza armata; detti membri possono essere scelti fra gli ufficiali in servizio presso la Direzione dell'Autorita' sanitaria militare o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata.

Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art191 · fonte su Normattiva