Art. 191 c.o.m. — Organi direttivi
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Presso ciascuna Forza armata e' istituita la Direzione dell'Autorita' sanitaria che esercita le attribuzioni in materia di:
- a)attuazione delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 187;
- b)organizzazione e coordinamento delle attivita' dei servizi svolti dai corpi e dagli enti sanitari di ciascuna Forza armata. Il direttore dell'Autorita' sanitaria e' nominato dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al comma 1, presso ciascuna Direzione dell'Autorita' sanitaria di Forza armata sono istituite:
- a)la commissione medica di 2^ istanza di cui all'articolo 194;
- b)una commissione medica composta da:
- 1)il direttore dell'Autorita' sanitaria di Forza armata;
- 2)un ufficiale superiore medico, membro e segretario, nominato al principio di ogni anno;
- 3)un altro ufficiale superiore medico, membro, nominato di volta in volta. I membri delle commissioni di cui al comma 3 sono nominati dal direttore dell'Autorita' sanitaria di Forza armata; detti membri possono essere scelti fra gli ufficiali in servizio presso la Direzione dell'Autorita' sanitaria militare o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva