Art. 191 c.o.m. — Organi direttivi
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Secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata sono individuati organi direttivi che esercitano le attribuzioni in materia di:
- a)attuazione delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 187;
- b)organizzazione e coordinamento delle attivita' dei servizi svolti dagli enti sanitari di ciascuna Forza armata. L'autorita' preposta alla direzione del settore e' nominata dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al comma 1 sono istituite:
- a)La commissione medica di seconda istanza di cui all'articolo 194;
- b)Una commissione medica composta da:
- 1)L'Autorita' preposta alla direzione;
- 2)un ufficiale superiore medico, membro e segretario, nominato al principio di ogni anno;
- 3)un altro ufficiale superiore medico, membro, nominato di volta in volta. I membri delle commissioni di cui al comma 3 sono nominati dall'Autorita' preposta alla direzione; detti membri possono essere scelti fra gli ufficiali in servizio presso l'organo di direzione o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata.
Testo vigente dal 27 marzo 2012 al 26 febbraio 2014 · versione 9 su Normattiva