Art. 1917-bis c.o.m. — Trattamento previdenziale a seguito del passaggio tra ruoli
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1. A far data dall'entrata in vigore dei decreti legislativi 29 maggio 2017, nn. 94 e 95, il personale militare iscritto ai fondi di cui all'articolo 1913 che transita tra ruoli e' iscritto al nuovo fondo di previdenza con decorrenza dalla data di iscrizione al fondo di provenienza. L'intero importo dei contributi versati e' trasferito al pertinente fondo di destinazione. A tal fine, il diritto alla liquidazione dell'indennita' supplementare e' riconosciuto computando il numero di anni complessivi di servizio prestato nei diversi ruoli
Testo vigente dal 23 maggio 2021 al 1 gennaio 2023 · versione 68 su Normattiva