Art. 192 c.o.m.Commissioni mediche della Sanita' militare

Le Commissioni mediche ((della Sanita' militare)), di prima e di seconda istanza, nel presente titolo denominate <<Commissioni>>, esprimono i giudizi sanitari previsti dall'articolo 198. Le Commissioni hanno una competenza territoriale definita con determinazione del ((Direttore della Sanita' militare)).

Testo vigente dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art192 · fonte su Normattiva