Art. 192 c.o.m. — Commissioni mediche della Sanita' militare
Le Commissioni mediche ((della Sanita' militare)), di prima e di seconda istanza, nel presente titolo denominate <<Commissioni>>, esprimono i giudizi sanitari previsti dall'articolo 198. Le Commissioni hanno una competenza territoriale definita con determinazione del ((Direttore della Sanita' militare)).
Testo vigente dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva