Art. 1940 c.o.m. — Ricorsi amministrativi e giurisdizionali
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[1]Avverso i provvedimenti adottati in materia di leva e' ammesso ricorso gerarchico, ai sensi del decreto legislativo 24 novembre 1971, n. 1199, alla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati. E' salva la facolta' dell'interessato di adire direttamente l'autorita' giudiziaria competente ai sensi del comma 2. Avverso i provvedimenti in materia di leva e contro quelli di decisione dei ricorsi gerarchici di cui al comma 1, e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio. Spetta al giudice ordinario in sede civile la giurisdizione quanto a:
- a)questioni di cittadinanza, di domicilio e di eta';
- b)diritti civili o di filiazione. Spetta al giudice ordinario in sede penale la giurisdizione quanto agli illeciti penali che non siano espressamente attribuiti all'autorita' giudiziaria militare. Contro i provvedimenti di decisione dei ricorsi gerarchici e contro i provvedimenti adottati dal Ministro della difesa in materia di leva e' anche ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto legislativo n. 1199 del 1971.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 9 ottobre 2010 · versione 0 su Normattiva