Art. 1982 c.o.m. — Controllo e autotutela sui provvedimenti di riforma
La ((Direzione generale della previdenza militare e della leva)) puo' disporre che tutti o parte dei giudizi di riforma e rivedibilita' siano sottoposti alla propria approvazione o controllo, ovvero all'approvazione o controllo di altra autorita' sanitaria periferica a tal fine delegata. Fermo quanto disposto dall'articolo 1939, la ((Direzione generale della previdenza militare e della leva)) puo' annullare o revocare d'ufficio i provvedimenti di riforma, da qualunque organo pronunciati, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che li hanno motivati erano insussistenti, o sono cessate, nel rispetto, rispettivamente, degli articoli 21-nonies e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, escluso il diritto all'indennizzo. A tal fine la Direzione generale puo' disporre controlli a campione sui provvedimenti di riforma, anche quando non dispone l'approvazione o il controllo generalizzato ai sensi del comma 1.
Testo vigente dal 9 febbraio 2013, tuttora in vigore · versione 16 su Normattiva