Art. 1982 c.o.m. — Controllo e autotutela sui provvedimenti di riforma
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La Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati puo' disporre che tutti o parte dei giudizi di riforma e rivedibilita' siano sottoposti alla propria approvazione o controllo, ovvero all'approvazione o controllo di altra autorita' sanitaria periferica a tal fine delegata. Fermo quanto disposto dall'articolo 1939, la Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati puo' annullare o revocare d'ufficio i provvedimenti di riforma, da qualunque organo pronunciati, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che li hanno motivati erano insussistenti, o sono cessate, nel rispetto, rispettivamente, degli articoli 21-nonies e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, escluso il diritto all'indennizzo. A tal fine la Direzione generale puo' disporre controlli a campione sui provvedimenti di riforma, anche quando non dispone l'approvazione o il controllo generalizzato ai sensi del comma 1.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 9 febbraio 2013 · versione 0 su Normattiva