Art. 211 c.o.m. — Formazione continua
1. Il personale sanitario esercente le professioni sanitarie, adempie agli obblighi di formazione continua previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
Testo vigente dal 23 maggio 2021, tuttora in vigore · versione 68 su Normattiva