Art. 211 c.o.m. — Formazione continua
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Il personale non medico impegnato nel servizio sanitario militare e' costituito da:
- a)ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso gli stabilimenti sanitari;
- b)ufficiali dei corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e del comparto sanitario dell'Arma dei carabinieri;
- c)cappellani militari e religiose assunte in servizio con apposite convenzioni;
- d)sottufficiali, graduati e militari di truppa esercenti le professioni sanitarie, i cui profili sono individuati con decreto del Ministro della difesa.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva