Art. 211 c.o.m.Formazione continua

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Il personale non medico impegnato nel servizio sanitario militare e' costituito da:

  • a)ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso gli stabilimenti sanitari;
  • b)ufficiali dei corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e del comparto sanitario dell'Arma dei carabinieri;
  • c)cappellani militari e religiose assunte in servizio con apposite convenzioni;
  • d)sottufficiali, graduati e militari di truppa esercenti le professioni sanitarie, i cui profili sono individuati con decreto del Ministro della difesa.

Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art211 · fonte su Normattiva