Art. 213 c.o.m. — Speciali competenze del personale infermieristico e dei soccorritori militari
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 2010 al 28 maggio 2026. Leggi il testo vigente →
Nelle aree operative in cui si svolgono le missioni internazionali, nonche' sui mezzi aerei e unita' navali impegnati in operazioni militari al di fuori dello spazio aereo e delle acque territoriali nazionali, nei casi di urgenza ed emergenza:
- a)in assenza di personale medico, al personale infermieristico militare specificatamente formato e addestrato e' consentita l'effettuazione di manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di pre-ospedalizzazione del traumatizzato;
- b)in assenza di personale sanitario, ai soccorritori militari e' consentita l'applicazione di tecniche di primo soccorso nei limiti di quanto previsto da apposito protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero della difesa e dal Ministero della salute.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 28 maggio 2026 · versione 0 su Normattiva