Art. 215 c.o.m. — Ordinamento e funzionamento degli istituti militari
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Le disposizioni relative all'ordinamento e al funzionamento degli istituti militari di cui al presente titolo sono emanate:
- a)dal Capo di stato maggiore della difesa, per gli istituti interforze;
- b)dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di rispettiva competenza e previo parere del Capo di stato maggiore della difesa.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 9 febbraio 2013 · versione 0 su Normattiva