Art. 215 c.o.m.Ordinamento e funzionamento degli istituti militari

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Le disposizioni relative all'ordinamento e al funzionamento degli istituti militari di cui al presente titolo sono emanate:

  • a)dal Capo di stato maggiore della difesa, per gli istituti interforze;
  • b)dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di rispettiva competenza e previo parere del Capo di stato maggiore della difesa.

Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 9 febbraio 2013 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art215 · fonte su Normattiva