Art. 215 c.o.m. — Ordinamento e funzionamento degli istituti militari
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 febbraio 2014 al 17 agosto 2023. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni relative ((alle sedi)) all'ordinamento e al funzionamento generale degli istituti militari di cui al presente titolo sono emanate:
- a)dal Capo di stato maggiore della difesa, per gli istituti interforze;
- b)dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di rispettiva competenza ((...)). Le disposizioni relative a ordinamento e funzionamento dei programmi scolastici delle scuole militari sono adottate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Testo vigente dal 26 febbraio 2014 al 17 agosto 2023 · versione 25 su Normattiva