Art. 215 c.o.m. — Ordinamento e funzionamento degli istituti militari
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 febbraio 2013 al 26 febbraio 2014. Leggi il testo vigente →
(( Le disposizioni relative all'ordinamento e al funzionamento generale degli istituti militari di cui al presente titolo sono emanate:
- a)dal Capo di stato maggiore della difesa, per gli istituti interforze;
- b)dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di rispettiva competenza e previo parere del Capo di stato maggiore della difesa. )) (( Le disposizioni relative a ordinamento e funzionamento dei programmi scolastici delle scuole militari sono adottate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. ))
Testo vigente dal 9 febbraio 2013 al 26 febbraio 2014 · versione 16 su Normattiva