Art. 2157 c.o.m.Retribuzione degli allievi di scuole e accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare

Agli allievi delle scuole e delle accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui all'articolo 1798((, secondo le modalita' ivi previste)).

Testo vigente dal 9 febbraio 2013, tuttora in vigore · versione 16 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2157 · fonte su Normattiva