Art. 2161 c.o.m. — Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza
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((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)). Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma volontaria, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi, di durata pari a quattordici anni se provenienti dal ruolo normale e di sedici anni se provenienti dal ruolo aeronavale. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio e' prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme eventualmente contratte. Al termine della ferma contratta, gli ufficiali di cui al comma 3 sono ammessi a contrarre le ferme volontarie di cui all'articolo 966 ed a percepire i premi di cui all'articolo 1803. 30
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 2014, n. 190
30La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 260) che "Gli importi dei premi previsti dagli articoli 1803, comma 1, lettere da a) ad e), 1804, comma 1, lettere da a) ad e), e 2161, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono ridotti alla meta'".
Testo vigente dal 1 gennaio 2015 al 7 luglio 2017 · versione 26 su Normattiva