Art. 219 c.o.m. — Corsi di studio delle scuole militari
I corsi di studio seguiti presso le scuole militari sono stabiliti ai sensi dell'articolo 786.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
I corsi di studio seguiti presso le scuole militari sono stabiliti ai sensi dell'articolo 786.
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 786 — Corsi di studio
I corsi di studio seguiti presso le scuole militari sono di ordine classico e scientifico. I programmi svolti presso le scuole militari corrispondono a quelli previsti per l'intero corso del liceo classico e per il terzo, quarto e quinto anno del liceo scientifico…
Art. 227 — Corsi di studio e ammissioni delle scuole sottufficiali
I corsi di studio seguiti presso le scuole sottufficiali si svolgono in base a quanto stabilito dalle disposizioni di cui al libro IV, titolo III, capi V, VI, VII e VIII e al libro IV, titolo III, capo I del regolamento. L'ammissione degli allievi presso le scuole…
Art. 225 — Corsi di studio degli istituti militari di istruzione superiore
I corsi di studio seguiti presso gli istituti militari di cui all'articolo 224 sono definiti in base a quanto disposto dall'articolo 719. Per le materie militari e professionali non rientranti negli ordinamenti didattici, definiti ai sensi del comma 1, e per gli…
Art. 222 — Corsi di studio delle Accademie militari
I corsi di studio seguiti presso le accademie militari sono definiti in base a quanto disposto dall'articolo 719. Per le materie militari e professionali non rientranti negli ordinamenti didattici, definiti ai sensi del comma 1, i programmi sono stabiliti in base…
Art. 228 — Scuole carabinieri
Le scuole carabinieri hanno lo scopo di consentire agli allievi l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo III, capo X del presente codice. I corsi di studio seguiti presso le scuole carabinieri sono definiti…
Art. 673 — Norme generali sui concorsi
Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti: a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalita' dei concorsi, inclusa la composizione delle commissioni, le eventuali prove…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art219 · fonte su Normattiva