Reati militari - Mancanza alla chiamata e lesioni personali aggravate (commesse da militare) - Giurisdizione dei tribunali militari - Mancata devoluzione dei reati alla cognizione del giudice ordinario, analogamente a quanto previsto (dalla legge 8 luglio 1998, n. 230) per il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza - Lamentata irragionevolezza della disciplina, con disparità di trattamento sul piano della giurisdizione, nonche' violazione del principio del giudice naturale e dei limiti costituzionali alla giurisdizione militare in tempo di pace - Manifesta infondatezza delle questioni.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 5, 151, 263 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 14, commi 2 e 3, della legge 8 luglio 1998 n. 230, denunciati, in riferimento agli articoli 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione, <<nella parte in cui assoggettano alla giurisdizione militare, anziche' devolverlo al giudice ordinario, il reato di mancanza alla chiamata commesso da chi abbia rifiutato totalmente in tempo di pace la prestazione del servizio militare adducendo motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1 della legge n. 230 del 1998 o senza addurre motivo alcuno>>; e, in riferimento al solo art. 103, terzo comma, della Costituzione, degli artt. 5, 37, 223 e 263 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 151 dello stesso codice, <<nella parte in cui assoggettano alla giurisdizione militare la cognizione dei reati militari, quali la lesione personale, commessi da militari in stato di mancanza alla chiamata>>. Di analoghe questioni e' gia' stata esclusa, infatti, la fondatezza nelle sentenze n. 73 del 1998 e n. 271 del 2000, nelle quali e' stato, tra l'altro, chiarito che, con la chiamata alle armi, sorge un dovere che, essendo ordinato all'immediato inserimento nelle Forze armate, e' idoneo a costituire un vincolo giuridico di appartenenza ed e' quindi da giustificare l'assoggettamento alla giurisdizione militare; che, pertanto, con le disposizioni censurate il legislatore non ha ecceduto il limite posto dall'articolo 103, terzo comma, della Costituzione, alla giurisdizione dei tribunali militari per il tempo di pace, giacche', in relazione al delitto di mancanza alla chiamata, tale giurisdizione riguarda un reato militare commesso da un appartenente alle Forze armate; che non puo' dirsi, inoltre, violato l'art. 25, primo comma, della Costituzione, poiche' i militari che incorrono nel reato di mancanza alla chiamata non vengono distolti dal giudice naturale precostituito per legge, che e' per essi il tribunale militare; ne' e' infine ipotizzabile alcuna lesione dell'art. 3 Costituzione, in ragione della diversita' di trattamento, sul piano della giurisdizione, dei reati di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza e di quelli di mancanza alla chiamata, la quale trova, invero, giustificazione nell'esigenza, non irragionevolmente apprezzata dalla legge n. 230 del 1998, di approntare, mediante l'espansione della giurisdizione del giudice ordinario, uno statuto unitario alle manifestazioni della coscienza.
Riguarda ancheart. 223 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 151 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 14 legge 230/1998art. 263 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 37 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)