Art. 5Militari considerati in servizio alle armi

[1]Agli effetti della legge penale militare, sono considerati in servizio alle armi:

[2]1° gli ufficiali collocati in aspettativa, o sospesi dall'impiego, o che comunque, a' termini delle leggi che ne regolano lo stato, sono nella posizione di servizio permanente, ancorche' non prestino servizio effettivo alle armi;

[3]2° i sottufficiali di carriera collocati in aspettativa;

[4]3° i militari in stato di allontanamento illecito, diserzione o mancanza alla chiamata, o comunque arbitrariamente assenti dal servizio;

[5]4° i militari in congedo, che scontano una pena militare detentiva, originaria o sostituita a pene comuni;

[6]5° i militari in congedo, che si trovano in stato di detenzione preventiva in un carcere militare, per un reato soggetto alla giurisdizione militare;

[7]6° ogni altro militare in congedo, considerato in servizio alle armi a norma di legge o dei regolamenti militari.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art5 · fonte su Normattiva