Art. 2196-quinquies c.o.m. — Disposizioni transitorie in materia di reclutamento dell'Arma dei carabinieri
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Fino all'anno 2021 compreso:
- a)nel limite delle vacanze organiche registrate nel ruolo ispettori alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, i posti disponibili per il corso previsto dall'articolo 685 possono essere incrementati fino al 50 per cento dei limiti fissati dall'articolo 679, comma 2-bis, lettere b) e c);
- b)la durata dei corsi di cui agli articoli 685, 775 e 776 puo' essere ridotta fino alla meta';
- c)per il personale che ha maturato almeno 8 anni di permanenza nel ruolo sovrintendenti, promosso al termine del corso di cui all'articolo 685, non si applica l'articolo 979;
- d)non si applica quanto previsto dall'articolo 683, comma 5, lettera a);
- e)in deroga al requisito richiesto dall'articolo 683, comma 5, lettera b), per la partecipazione al concorso interno previsto dall'articolo 679, comma 2-bis, lettera c), il titolo di studio richiesto e' il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Gli incrementi di cui al comma 1, lettera a), con solo riferimento al concorso bandito per l'anno 2017, possono essere portati fino alla copertura del 50 per cento delle vacanze organiche registrate nel ruolo ispettori al 1° gennaio 2017 con riferimento alle dotazioni organiche previste dal presente codice per il predetto personale. I posti del concorso di cui al comma 2 sono riservati per:
- a)l'ottantacinque per cento, al ruolo sovrintendenti;
- b)il quindici per cento, al ruolo iniziale.
Testo vigente dal 7 luglio 2017 al 17 novembre 2018 · versione 41 su Normattiva