Art. 2202 c.o.m.Concorsi per il 2010

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In deroga a quanto previsto dall'articolo 2199, per la copertura dei posti di cui all'articolo 2199, comma 4, lettera b), numeri 3), 4) e 5), relativi all'anno 2010, sono indetti concorsi, secondo le modalita' previste dai commi successivi, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale. Le Forze di polizia di cui al comma 1 sottopongono i candidati alle previste procedure e prove concorsuali presso i propri centri e commissioni di selezione. I candidati devono risultare in possesso dei requisiti previsti per l'impiego nelle Forze di polizia a ordinamento civile, fatta eccezione per il limite di eta' che e' elevato nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti. Il personale delle Forze armate in ferma breve o in congedo, ammesso alle qualifiche iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile di cui al comma 1, perde il grado eventualmente rivestito al momento del transito nella nuova carriera. I vincitori sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.

Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 28 agosto 2022 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2202 · fonte su Normattiva