Art. 495 c.nav. — Concorso di operazioni e concorso di soccorritori
[1]Quando da una stessa nave vengano contemporaneamente effettuati assistenza a nave o aeromobile e salvataggio di cose o di persone, ovvero salvataggio di cose e salvataggio di persone, l'ammontare dei danni e delle spese incontrate viene equitativamente ripartito tra le diverse operazioni compiute.
[2]Quando ad una stessa operazione di assistenza e di salvataggio abbiano partecipato piu' navi, ovvero navi ed aeromobili, al concorso dei soccorritori si applicano le disposizioni dell'articolo 970.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva