Art. 2208 c.o.m.Carenze organiche transitorie

Sino all'anno 2015, fermo restando l'organico complessivo delle Forze armate, stabilito dall'articolo 798, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di riferimento, le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo e non dirigente delle Forze armate possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento alla consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale militare non direttivo. Dall'anno 2016 e sino all'anno ((2033)), ferma restando l'entita' complessiva delle dotazioni organiche delle Forze armate, di cui all'articolo 2206-bis, la devoluzione delle eventuali carenze organiche di cui al comma 1 puo' essere effettuata anche a favore delle altre Forze armate.

Testo vigente dal 28 agosto 2022, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2208 · fonte su Normattiva