Art. 223 c.o.m.Ammissioni alle Accademie militari

L'ammissione degli allievi ufficiali presso le accademie militari si effettua ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capi I e II.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art223 · fonte su Normattiva