Art. 223 c.o.m. — Ammissioni alle Accademie militari
L'ammissione degli allievi ufficiali presso le accademie militari si effettua ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capi I e II.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva