Art. 2248-bis c.o.m. — Regime transitorio per gli ufficiali dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri
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Sino all'anno 2027 compreso, in relazione alle esigenze connesse con l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato e la costituzione del ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri nonche' alle necessarie variazioni nella consistenza organica del predetto ruolo e alla contestuale determinazione delle consistenze organiche dei gradi del ruolo forestale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa e' autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ogni grado dei predetti ruoli forestali, il numero di promozioni a scelta al grado superiore, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianita', fermi restando i volumi organici complessivi. (( Sino all'anno 2027 compreso, il numero delle promozioni a generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri da conferire annualmente e' pari ad una unita'. Le eventuali eccedenze rispetto ai contingenti massimi definiti dalla tabella 4, determinate dalle promozioni di cui al comma 1-bis, sono considerate in soprannumero nell'anno di conferimento e progressivamente riassorbite entro il 31 dicembre 2026. ))
Testo vigente dal 7 luglio 2017 al 25 febbraio 2026 · versione 41 su Normattiva