Art. 2248 c.o.m.Norma di chiusura del regime transitorio per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri

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Sino all'anno 2016 compreso, in relazione a eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonche' alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Ministro della difesa e' autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonche' la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianita', fermi restando i volumi organici complessivi. Per le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore del ruolo speciale, comprendenti anche gli ufficiali di detto ruolo reclutati ai sensi dell'abrogato articolo 9, della legge 28 marzo 1997, n. 85, il numero delle promozione annuali di cui all'articolo 1236 e' aumentato in misura da raggiungere il 95 per cento del numero degli ufficiali incluso nelle aliquote stesse.

Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2248 · fonte su Normattiva