Art. 2251-quater c.o.m.
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Il personale che ha assunto il grado di luogotenente, ai sensi dell'articolo 2251-ter, comma 1, e non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051 e' inserito in una aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ha decorrenza 1° ottobre 2017. Al personale promosso al grado di luogotenente ai sensi dell'art. 2251-ter, commi 2 e 3, ai fini dell'attribuzione della qualifica di primo luogotenente, fermi restando gli altri requisiti, sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di seguito indicati:
- a)un anno, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo non oltre il 2006;
- b)due anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
- c)tre anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
Testo vigente dal 7 luglio 2017 al 20 febbraio 2020 · versione 41 su Normattiva