Art. 2252-bis c.o.m. — Regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo capo
. I marescialli ordinari con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013 avendo compiuto il periodo di permanenza minimo nel grado previsto dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei sono promossi in ordine di ruolo prendendo posto dopo l'ultimo dei promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2019.
Testo vigente dal 20 febbraio 2020, tuttora in vigore · versione 59 su Normattiva