Thema decidendum - Ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Esorbitanza dal contenuto dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2252, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010 (come sostituito dall'art. 30, comma 1, lett. i ), del d.lgs. n. 95 del 2017) e dell'art. 2253- bis , commi 1 e 3, del medesimo decreto (introdotto dall'art. 30, comma 1, lett. m ), del d.lgs. n. 95 del 2017) è inammissibile l'evocazione - operata dalla parte privata costituita nel giudizio incidentale - del principio di affidamento in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., in quanto si traduce in una questione non sollevata dal giudice rimettente. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nell'ordinanza di rimessione, sicché non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto della stessa ordinanza. ( Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2019 e n. 194 del 2018 ).
Riguarda ancheart. 30 d.lgs. 95/2017art. 2253-bis Codice dell’ordinamento militare
Amministrazione pubblica - "Riforma Madia" - Delega al Governo in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato - Revisione dei ruoli delle forze di polizia - Regime transitorio dell'avanzamento ai gradi di maresciallo maggiore e di luogotenente dell'Arma dei carabinieri - Previsione di un automatismo legato al mero dato quantitativo dell'anzianità posseduta ad una certa data - Preclusione, per una parte del personale, della possibilità di raggiungere, in sede di disciplina transitoria, il grado apicale di luogotenente - Denunciato contrasto con il criterio direttivo contenuto nella legge di delegazione nel senso di dovere tener conto, nella revisione della disciplina, del merito e delle professionalità - Indeterminatezza ed ambiguità del petitum - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per indeterminatezza e ambiguità del petitum, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in riferimento all'art. 76 Cost. e in relazione all'art. 8, comma 1, lett. a ), della legge n. 124 del 2015, dal TAR Valle d'Aosta e dal TAR Campania - del combinato disposto dell'art. 2252, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 66 del 2010 (come sostituito dall'art. 30, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 95 del 2017) e dell'art. 2253-bis, commi 1 e 3, del medesimo decreto (introdotto dall'art. 30, comma 1, lett. m , del d.lgs. n. 95 del 2017) che, nell'ambito della revisione dei ruoli delle forze di polizia, dettano il regime transitorio dell'avanzamento ai gradi di maresciallo maggiore e di luogotenente della carriera degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, prevedendo automatismi legati al mero dato quantitativo dell'anzianità posseduta ad una certa data. Le ordinanze di rimessione si caratterizzano per l'ambiguità e l'indeterminatezza dei petita, in quanto non è possibile comprendere se i giudici a quibus richiedano un intervento meramente ablativo della normativa censurata oppure manipolativo-additivo della stessa, con conseguente preclusione dell'esame nel merito delle questioni. Peraltro, una pronuncia meramente caducatoria delle norme censurate risulterebbe comunque incongrua rispetto all'obiettivo perseguito dai rimettenti, ossia quello di consentire alle categorie interessate, già in via transitoria, l'accesso al nuovo grado apicale di luogotenente, mentre una pronuncia manipolativo-additiva sarebbe impedita dal carattere non univocamente determinabile quanto a contenuto e portata dell'intervento. Una pronuncia additiva finirebbe infatti inevitabilmente per attingere lo spazio di discrezionalità del legislatore, a fronte della pluralità di soluzioni prospettabili, non potendosi devolvere alla Corte costituzionale, in difetto di indicazioni di tipo emendativo, il compito di prescegliere, fra le molteplici soluzioni astrattamente ipotizzabili, quella da adottare come risolutiva delle problematiche enunciate. ( Precedenti citati: sentenze n. 281 del 2016, n. 102 del 2016, n. 247 del 2015, n. 210 del 2015; ordinanze n. 60 del 2019, n. 12 del 2017, n. 227 del 2016, n. 177 del 2016 e n. 136 del 2015 ) .
Riguarda ancheart. 30 d.lgs. 95/2017art. 2253-bis Codice dell’ordinamento militare
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Deposito tardivo dell'atto - Inammissibilità dell'intervento.
Nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2252, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010 (come sostituito dall'art. 30, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 95 del 2017) e dell'art. 2253-bis, commi 1 e 3, del medesimo decreto (introdotto dall'art. 30, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 95 del 2017) è dichiarato inammissibile, per tardività, l'intervento del CODACONS e dei sessantuno sottufficiali inquadrati con il grado di maresciallo maggiore in virtù della normativa censurata. L'atto di intervento è stato depositato il 2 agosto 2019, oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza di rimessione (art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), avvenuta il 4 luglio 2018. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, il termine previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale deve ritenersi perentorio e non ordinatorio, con la conseguenza che l'intervento avvenuto dopo la sua scadenza è inammissibile. ( Precedente citato: sentenza n. 106 del 2019 ).
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