Art. 2259-bis c.o.m.Assunzioni di personale negli arsenali e stabilimenti militari

Al fine di consentire l'attuazione dei processi di ristrutturazione e di incremento dell'efficienza degli arsenali e degli stabilimenti militari, in ciascuno degli anni del triennio 2012-2014, il Ministero della difesa riserva alle assunzioni del personale degli arsenali e degli stabilimenti militari appartenente ai profili professionali tecnici il sessanta per cento delle assunzioni di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Per le assunzioni di cui al presente comma non si applica l'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al comma 1 sono prorogate fino all'anno ((2020)).

Testo vigente dal 31 dicembre 2019, tuttora in vigore · versione 56 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2259bis · fonte su Normattiva