Art. 250 c.o.m.
Campi e impianti di tiro a segno
I campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi e impianti di tiro a segno di cui al comma 1 ((e' affidata alla vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno, che adotta le direttive tecniche per la concessione e il mantenimento dell'agibilita' al tiro relative agli impianti e ai campi di tiro e ai locali per la custodia di armi e munizioni presenti presso i poligoni delle sezioni di tiro a segno nazionale)). I campi di tiro a segno di cui al comma 1 ((sono dati in uso, a titolo gratuito, all'Unione italiana tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato, che ne disciplina l'utilizzazione secondo la legge, il proprio statuto e le direttive emanate per i profili di sicurezza, agibilita' e addestramento al tiro)).
Testo vigente dal 26 giugno 2026, tuttora in vigore · versione 127 su Normattiva