Art. 365 c.o.m.
Inquinamento acustico derivante da aeroporti e ((aeromobili)) militari Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, il citato decreto si applica agli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico di ((aeromobili)) civili, nei quali e' rilevato un superamento dei limiti acustici stabiliti dalle vigenti norme per le zone di rispetto individuate in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera m), numero 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Il decreto legislativo n. 13 del 2005 non si applica alle emissioni acustiche dei voli militari e ai voli effettuati a cura del Ministero della difesa per fini di preminente interesse pubblico, di sicurezza nazionale, di emergenza, di soccorso.
Testo vigente dal 9 febbraio 2013, tuttora in vigore · versione 16 su Normattiva