Art. 372 c.o.m.
Beni non requisibili per cause soggettive
Non sono requisibili:
- a)i beni appartenenti o in uso alla Presidenza della Repubblica;
- b)i beni in uso di rappresentanze diplomatiche o consolari di Stati esteri o dei capi e del personale di esse, sempre che si tratti di persone che non esercitano il commercio;
- c)i beni in uso di rappresentanze diplomatiche di Governi esteri presso la Santa Sede o dei capi e del personale di esse, sempre che si tratti di persone che non esercitano il commercio;
- d)i beni in uso di Istituti internazionali o di loro delegati e funzionari, ai quali siano estese le immunita' diplomatiche;
- e)le cose appartenenti a stranieri escluse da requisizione in virtu' di accordi internazionali;
- f)gli immobili indicati negli articoli 13, 14, commi 1 e 2, e 15, del Trattato dell'11 febbraio 1929 fra l'Italia e la Santa Sede, nonche' i mobili che vi si trovano. Gli immobili indicati nell'art. 14, comma 3, del Trattato di cui al comma 1, lettera f), o quelli adibiti a sede degli istituti pontifici menzionati nell'articolo 16, comma 1, dello stesso Trattato non possono essere requisiti se non previo accordo con la Santa Sede. Sono esenti dalla requisizione di servizi:
- a)i dignitari della Chiesa e le persone indicate nell'articolo 10, commi 1 e 2, del Trattato di cui al comma 1, lettera f);
- b)gli agenti diplomatici di Stati esteri presso il Governo italiano e gli inviati di Governi esteri presso la Santa Sede;
- c)i delegati e funzionari di Istituti internazionali, di cui alla lettera d) del comma 1;
- d)i consoli di Stati esteri e gli stranieri per i quali tale esenzione e' stabilita da accordi internazionali. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati, possono essere esclusi da requisizione anche altri beni, per ragioni di opportunita' nei rapporti internazionali.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva