Art. 383 c.o.m. — Linee di comunicazione
La requisizione delle reti ferroviarie, tramviarie e simili, e delle linee di navigazione interna e di navigazione aerea si estende, salva espressa indicazione diversa, agli edifici, agli impianti e al materiale che siano destinati all'esercizio delle reti o delle linee requisite.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva