Art. 32
[1](Art. 30, legge 2 gennaio 1910, n. 9).
[2]Ove lo permettano la sicurezza e regolarita' dell'esercizio, sono obbligatori i raccordi e gli allacciamenti dei porti e scali lacuali e fluviali a prossime linee ferroviarie o tranviarie:
- a)quando dagli esercenti delle linee ferroviarie o tranviarie o di navigazione sia fatta richiesta di eseguirle a proprie spese;
- b)o quando dal Ministero dei lavori pubblici ne sia dichiarata l'opportunita'.
[3]In tale caso i raccordi e gli allacciamenti sono compresi fra le opere nuove di cui all'art. 4 e gli esercenti delle linee ferroviarie o tranviarie allacciate o raccordate o delle linee di navigazione o degli stabilimenti che si giovano dei raccordi ed allacciamenti sono tenuti a contribuire, in proporzione del rispettivo vantaggio, nella misura e nei modi da stabilirsi col regolamento.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva