Art. 32

[1](Art. 30, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

[2]Ove lo permettano la sicurezza e regolarita' dell'esercizio, sono obbligatori i raccordi e gli allacciamenti dei porti e scali lacuali e fluviali a prossime linee ferroviarie o tranviarie:

  • a)quando dagli esercenti delle linee ferroviarie o tranviarie o di navigazione sia fatta richiesta di eseguirle a proprie spese;
  • b)o quando dal Ministero dei lavori pubblici ne sia dichiarata l'opportunita'.

[3]In tale caso i raccordi e gli allacciamenti sono compresi fra le opere nuove di cui all'art. 4 e gli esercenti delle linee ferroviarie o tranviarie allacciate o raccordate o delle linee di navigazione o degli stabilimenti che si giovano dei raccordi ed allacciamenti sono tenuti a contribuire, in proporzione del rispettivo vantaggio, nella misura e nei modi da stabilirsi col regolamento.

Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art32 · fonte su Normattiva