Art. 401 c.o.m.Autorita' militari

I generali di corpo d'armata, di divisione e di brigata dell'Esercito italiano, e dei corrispondenti gradi della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, nei limiti della propria circoscrizione territoriale, hanno il potere di ordinare requisizioni nell'interesse delle Forze armate dello Stato. I comandanti indicati nel comma 1 provvedono d'intesa coi prefetti. Alle requisizioni suindicate provvedono le commissioni previste dall'articolo 403 o, quando non siano costituite, i comandi dipendenti dai comandanti menzionati nel comma 1. In caso di urgente necessita' qualsiasi comandante di corpo o di reparto di truppa o qualsiasi altro capo servizio puo', sotto la sua personale responsabilita', ordinare requisizioni di beni occorrenti ai bisogni giornalieri del corpo, reparto o servizio che da lui dipende. In tal caso una copia dell'ordine di requisizione e' immediatamente trasmessa, per via gerarchica, ai comandi competenti ai sensi del comma 1.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art401 · fonte su Normattiva