Art. 403 c.o.m. — Commissioni di requisizione
Il Ministro della difesa, previa intesa con gli altri Ministri interessati, puo' istituire commissioni di requisizione, determinandone la sede, il numero dei componenti e la rispettiva competenza per materia e per territorio. Possono essere nominate commissioni miste in caso di requisizioni che interessano piu' Forze armate. I membri delle commissioni sono nominati dalle autorita' militari che hanno il potere di ordinare requisizioni. Le commissioni sono presiedute da ufficiali, possibilmente superiori, e sono composte con ufficiali, nonche' rappresentanti delle categorie professionali designati fra persone esperte dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Nel caso di requisizione di legnami, fa parte della commissione un funzionario del Corpo forestale dello Stato; nel caso di requisizione di beni indicati negli articoli 380, 381, 382, 383 fa parte un ingegnere dell'Agenzia del territorio. I membri delle commissioni miste sono nominati di concerto fra i Comandi competenti alle requisizioni.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva