Art. 45 c.o.m. — Stabilimenti e arsenali militari
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Gli stabilimenti e gli arsenali militari, organi di produzione e di lavoro a carattere industriale del Ministero della difesa, per il supporto tecnico e logistico delle Forze armate, assolvono di massima, nei limiti e con le modalita' stabilite dalle norme del codice e del regolamento, i seguenti compiti:
- a)produzione di mezzi e materiali;
- b)riparazioni, manutenzioni e trasformazioni di mezzi e materiali non eseguibili presso gli organi logistici di forza armata;
- c)conferimento di commesse esterne, con tutte le conseguenti attivita' di controllo e collaudo;
- d)studio ed esperienze; realizzazione di prototipi;
- e)analisi, studio e controllo in materia di costi e prezzi anche ai fini di un'azione calmieratrice dei prezzi di mercato;
- f)formazione e aggiornamento ai diversi livelli e per specialita' del personale tecnico dipendente dal Ministero della difesa. Gli stabilimenti e arsenali militari, inoltre, concorrono allo studio, nel rispettivo settore, dello sviluppo di attivita' industriali di particolare interesse militare e della loro eventuale conversione ai fini della produzione bellica. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti:
- a)tipo, finalita', compiti specifici di cui al presente articolo, numero e dislocazione, in relazione alle esigenze delle Forze armate e del progresso scientifico e tecnico;
- b)l'ordinamento e la ripartizione interna dei compiti di ciascuno stabilimento e arsenale militare e delle rispettive sezioni staccate.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 9 febbraio 2013 · versione 0 su Normattiva