Art. 458 c.o.m. — Effetti dell'ordine di requisizione
Trascorse ventiquattro ore dalla pubblicazione o dalla notificazione personale dell'ordine di requisizione, non e' piu' ammessa l'alienazione, sotto qualsiasi forma, dei capi dichiarati idonei al servizio militare. Tale divieto resta fermo, se non e' revocato con analoga disposizione del Ministro della difesa. (( Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorieta' dell'ordine di requisizione. ))
Testo vigente dal 9 febbraio 2013, tuttora in vigore · versione 16 su Normattiva