Art. 458 c.o.m. — Effetti dell'ordine di requisizione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 2010 al 9 febbraio 2013. Leggi il testo vigente →
Trascorse ventiquattro ore dalla pubblicazione o dalla notificazione personale dell'ordine di requisizione, non e' piu' ammessa l'alienazione, sotto qualsiasi forma, dei capi dichiarati idonei al servizio militare. Tale divieto resta fermo, se non e' revocato con analoga disposizione del Ministro della difesa.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 9 febbraio 2013 · versione 0 su Normattiva